Cancellazione ipoteca


La cancellazione dell'ipoteca prestata dal debitore a garanzia del pagamento   del mutuo è stata resa più semplice, riducendo i tempi di realizzazione.

Prima dell'intervento legislativo, per far venir meno la garanzia occorreva   seguire una procedura articolata sostanzialmente in tre fasi: estinzione   anticipata del finanziamento in misura integrale; stipula di un atto notarile   con il quale la banca incaricava il notaio di procedere alla cancellazione; esecuzione effettiva della cancellazione da parte dell'Agenzia del   Territorio.

Lo snellimento introdotto consiste nel rendere la cancellazione della garanzia una conseguenza automatica dell'avvenuta estinzione del mutuo. In   particolare, la banca è tenuta a rilasciare al cliente una quietanza attestante la data di estinzione del mutuo e a trasmettere entro trenta giorni al   conservatore, cioè l'ufficio pubblico dei registri immobiliari, la relativa comunicazione senza applicare alcun onere. Il conservatore, una volta ricevuta  la comunicazione e decorso il termine di trenta giorni dal rilascio della citata quietanza, procede d'ufficio alla cancellazione dell'ipoteca.

 

Estinzione anticipata

Il cliente può rimborsare il finanziamento ricevuto prima della scadenza contrattuale, in misura sia totale che parziale (estinzione  anticipata).

Per i contratti di mutuo stipulati a decorrere dal 2   febbraio 2007, l'estinzione anticipata non è; più condizionata all'applicazione di penali, ossia al pagamento di una somma di denaro aggiuntiva rispetto al   capitale che si intende restituire. Inoltre, esiste il divieto di inserire nel   contratto di mutuo clausole che pongono a carico del debitore una qualsiasi   prestazione a favore della banca, e, qualora previste, tali clausole devono sempre considerarsi nulle.

Per i mutui sottoscritti prima del 2 febbraio   2007, e quindi in essere a tale data, le penali di estinzione già previste contrattualmente sono ridotte; la misura della riduzione è stabilita da un   accordo tra l'Associazione Bancaria Italiana (ABI) e le organizzazioni dei consumatori, siglato il 2 maggio 2007.

L'accordo ha individuato le misure massime della commissione di estinzione, in termini percentuali del capitale ancora da restituire, che le banche possono richiedere ai clienti sulla base delle caratteristiche del mutuo (a tasso fisso/ variabile/misto), in relazione   alla data di stipula del contratto di mutuo e al periodo residuo di ammortamento del mutuo.

In particolare l'ABI e le associazioni dei consumatori hanno concordato le penali di estinzione, per i tutti i contratti di mutuo a tasso variabile e per quelli a tasso fisso stipulati antecedentemente al 1 gennaio 2001, nella misura di: nessuna penale negli ultimi due anni di ammortamento del mutuo; 0,20 punti percentuali nel terzultimo anno di ammortamento del mutuo;   0,50 punti percentuali nei restanti casi.

Per i contratti di mutuo a   tasso fisso stipulati successivamente al 31 dicembre 2000 le penali sono fissate in 1,90 punti percentuali nella prima metà del periodo di ammortamento del   mutuo; 1,50 punti percentuali nella seconda metà del periodo di ammortamento del   mutuo; 0,20 punti percentuali nel terzultimo anno del periodo di ammortamento del mutuo; nessuna penale negli ultimi due anni di ammortamento del mutuo.

L'accordo contiene anche l'introduzione di una clausola di salvaguardia   per quei mutui che già prevedono commissioni di estinzione di importo pari o inferiori a quelle stabilite dall'accordo stesso, introducendo in questo caso ulteriori riduzioni.

Il cliente che estingue un mutuo già in essere al 2 febbraio 2007 ha il diritto di chiedere l'applicazione delle citate riduzioni.


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